Se si trova un oggetto smarrito per strada è nostro dovere consegnare il bene a sindaco o vigili
Passeggiando può capitare di trovare qualche oggetto smarrito. Potrebbe trattarsi di un portafogli o di un gioiello. Non sapendo naturalmente a chi appartenga, ci chiediamo se possiamo trattenerlo. La risposta, almeno dal punto di vista legale, è “no”...
Passeggiando può capitare di trovare qualche oggetto smarrito. Potrebbe trattarsi di un portafogli o di un gioiello. Non sapendo naturalmente a chi appartenga, ci chiediamo se possiamo trattenerlo. La risposta, almeno dal punto di vista legale, è “no”.
La disciplina generale del Codice civile dispone che colui che trova una cosa mobile, deve restituirla al proprietario e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al sindaco del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento. Il compito di ricevere e custodire tutte le cose mobili smarrite e ritrovate nel territorio comunale può essere delegato al comando di polizia locale. L’articolo 928 del Codice civile prosegue poi disponendo che il sindaco renda nota la consegna dell’oggetto tramite la pubblicazione nell’albo pretorio del Comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.
Quando ritroviamo dunque un oggetto, il sindaco o chi per esso, redigerà apposito verbale di deposito riportante i dati del ritrovatore, la descrizione e il valore presunto dell’oggetto stesso. L’ufficio preposto verifica sempre il contenuto dell’oggetto depositato procedendo all’apertura di eventuali contenitori, quali borse o valigie. Tale operazione verrà annotata sul verbale di deposito.
Qualora gli oggetti ritrovati siano di modico o di nessun valore (libri, penne, sciarpe, agende), non ci sarà alcun verbale. Chi si dichiara proprietario di un oggetto ritrovato e ne chiede la restituzione, deve presentarsi entro un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione nell’albo pretorio fornendo all’ufficio la descrizione dettagliata del bene. Qualora abbia depositato denuncia di smarrimento o di furto alle competenti autorità di pubblica sicurezza, è tenuto ad esibire la stessa.
Una volta riconsegnato il bene al proprietario, il sindaco o chi per esso informa il ritrovatore il quale, se ne fa espressa richiesta, ha diritto di ricevere dal proprietario una somma a titolo di premio. Tale somma è stabilita dall’art. 930 del Codice civile e corrisponde al decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.
E se non si presenta nessuno a ritirare l’oggetto ritrovato? In questo caso, trascorso un anno dall’ultimo giorno della pubblicazione, il bene diventa di proprietà del ritrovatore. Se anziché comportarci secondo le norme del Codice civile, decidiamo di impossessarci dell’oggetto trovato, corriamo dei rischi. La legge in passato prevedeva il reato di appropriazione di cose smarrite che ora è stato depenalizzato e trasformato in illecito civile, con sanzioni pecuniarie che vanno da 100 a 8mila euro.
Avv. Silla Grava e Avv. Monica Fanton
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