Gli effetti della comunione legale sui beni ricevuti in eredità o in donazione
La comunione legale è il regime patrimoniale della famiglia in forza del quale i beni acquistati durante il matrimonio sono comuni ad entrambi i coniugi.
La comunione legale è il regime patrimoniale della famiglia in forza del quale i beni acquistati durante il matrimonio sono comuni ad entrambi i coniugi.
In mancanza di una scelta diversa, il regime di comunione si instaura automaticamente al momento del matrimonio. La comunione legale può riguardare gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, le aziende gestite da entrambi e costituite dopo il matrimonio, gli utili e gli incrementi delle aziende gestite da entrambi e costituite prima del matrimonio. Quando, invece, il regime di comunione dei beni riguarda solo i beni che residuano al momento dello scioglimento della comunione legale (ad esempio, in caso di separazione personale) si parla di comunione “de residuo” e può riguardare i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, i proventi dell’attività separata, le aziende gestite da uno dei coniugi e costituite dopo il matrimonio, gli incrementi delle aziende gestite da uno dei coniugi e costituite prima del matrimonio.
Oltre a questa regola generale, vi sono delle importanti eccezioni previste dal Codice civile. L’art. 179 c.c. dispone che i beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell’atto di liberalità non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione, sono personali del coniuge. Potrebbe ad esempio accadere, nel corso della vita matrimoniale, che un parente decida di donare un determinato bene ad uno dei coniugi. Oppure quest’ultimo potrebbe ricevere dei beni in eredità in seguito alla morte di un genitore. In questi casi, i beni ricevuti in donazione o in eredità non entrano a far parte della comunione e rimangono di proprietà esclusiva del coniuge. Una prima ragione di tale previsione legislativa si fonda sul fatto che, nell’acquisto dei beni ereditati o donati, l’altro coniuge non ha minimamente contribuito. È stato infatti il donante o, in caso di successione, la persona scomparsa ad impegnarsi per l’acquisto di quel determinato oggetto o immobile. In secondo luogo, non è detto che colui che dona o lascia in eredità un bene, voglia che quest’ultimo diventi patrimonio comune dei coniugi. Del resto, prevedere che i beni ricevuti per donazione o eredità siano destinati a far parte, automaticamente, della comunione, vorrebbe dire imporre al donante o alla persona che vuole disporre dei propri averi per il tempo successivo alla sua morte una conseguenza forse non voluta.
Avv. Silla Grava e Avv. Monica Fanton
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