L'angolo del Diritto
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Il commercio elettronico ha sue regole specifiche che tutelano con precisione i consumatori

Il commercio elettronico è in continua ascesa, complice anche la pandemia che ha reso pressoché necessario effettuare acquisti on line anche per generi di prima necessità. Ma le regole dell’e-commerce sono le stesse del commercio tradizionale? Non proprio, anche perché diverso è il quadro normativo di riferimento.

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Il commercio elettronico ha sue regole specifiche che tutelano con precisione i consumatori

Il commercio elettronico è in continua ascesa, complice anche la pandemia che ha reso pressoché necessario effettuare acquisti on line anche per generi di prima necessità. Ma le regole dell’e-commerce sono le stesse del commercio tradizionale? Non proprio, anche perché diverso è il quadro normativo di riferimento.
Infatti, alle norme sui contratti in generale previste dal Codice civile e dal Codice del consumo, si affiancano tre decreti legislativi (rispettivamente del 2003, 2014 e 2015) che, recependo delle direttive europee, fissano delle regole particolari per tale tipo di commercio, a tutela del consumatore e, più in generale, dell’acquirente. Ad esempio, il D. lgs. 70/2003 prevede che chi esercita un’attività di e-commerce tramite un sito internet debba rendere facilmente accessibili una serie di informazioni relative all’azienda che possano consentire la creazione di un canale di contatto diretto tra quest’ultima e l’utente. Inoltre, devono essere specificate tutte le informazioni relative all’offerta commerciale in modo tale da consentire all’utente di avere piena consapevolezza dell’acquisto. Particolare importanza assumono le condizioni generali di contratto, ovvero l’insieme delle clausole che, pur non essendo inserite nel modulo di contratto, ne definiscono il contenuto negoziale. La norma generale prevista dall’art. 1341 c.c. stabilisce che le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro se, al momento della conclusione del contratto, questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
Mentre nel contratto cartaceo queste clausole sono allegate fisicamente allo stesso, nel commercio elettronico ciò non è possibile e, pertanto, il legislatore ha previsto che esse debbano essere messe a disposizione del destinatario già in fase pre-contrattuale, ovvero prima di aver concluso l’acquisto, mediante l’inserimento sul sito web in modo ben visibile e con modalità tali da renderle conservabili e stampabili.
All’interno di un sito di e-commerce l’utente sceglie i beni o servizi inserendoli in un carrello virtuale e, per inviare l’ordine e manifestare la propria volontà di acquistare, l’utente deve selezionare un’icona, un tasto o una funzione analoga che deve riportare in modo leggibile le parole “ordine con obbligo di pagare” o parole simili; se questo non avviene, il consumatore non è vincolato dal contratto o dall’ordine.
Molta importanza rivestono le informazioni che devono essere inserite sul sito relativamente al diritto di recesso, il cosiddetto diritto di ripensamento, ovvero la facoltà concessa al consumatore che acquista on line, o comunque fuori dai locali commerciali, di cambiare idea nel termine di 14 giorni lavorativi, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, e alle modalità per procedere al reso della merce acquistata. Da ultimo, il D. lgs. 130/2015 pone l’obbligo per l’impresa di e-commerce di avvisare il consumatore della facoltà di risolvere le controversie insorte con l’impresa stessa mediante l’utilizzo di piattaforme on line.

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