Nuove regole per sciatori e impianti: assicurazione obbligatoria per tutti
Dal primo gennaio 2022 sono entrate in vigore le nuove regole previste dal D. Lgs. 40/2021 in materia di sicurezza sulle piste da sci. Oltre a prevedere per Regioni e Province autonome norme specifiche per l’individuazione e la classificazione delle aree per la pratica sportiva, il decreto individua obblighi a carico sia dei gestori degli impianti che degli utenti.
Dal primo gennaio 2022 sono entrate in vigore le nuove regole previste dal D. Lgs. 40/2021 in materia di sicurezza sulle piste da sci. Oltre a prevedere per Regioni e Province autonome norme specifiche per l’individuazione e la classificazione delle aree per la pratica sportiva, il decreto individua obblighi a carico sia dei gestori degli impianti che degli utenti.
Per quanto riguarda i gestori, oltre a dover assicurare agli sciatori le migliori condizioni di sicurezza delle piste provvedendo alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria nonché a prevenire e neutralizzare situazioni di pericolo, è previsto a carico degli stessi l’obbligo di assicurare il primo soccorso agli infortunati lungo le piste di pertinenza e il loro trasporto in luoghi accessibili, anche all’elisoccorso in aree appositamente attrezzate, oltreché munire le piste di defibrillatori semi-automatici e predisporre il collegamento degli impianti con il numero unico di emergenza 112.
Di particolare rilevanza è l’art. 15 del decreto, che sancisce la responsabilità civile dei gestori in ordine alla regolarità e sicurezza delle piste, ponendo a carico dei medesimi l’obbligo di stipulare apposite polizze assicurative a copertura dei danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti all’uso delle aree sciabili.
Il gestore che non ottempera a tale obbligo non solo non può aprire al pubblico le piste, ma soggiace ad una sanzione amministrativa fino a 200mila euro.
Per quanto riguarda invece gli utenti, viene reso obbligatorio l’uso del casco protettivo ai minorenni e alle persone disabili, anche maggiorenni, e vengono elencate tutta una serie di condotte virtuose che lo sciatore deve attuare al fine di garantire l’incolumità propria e degli altri, adeguandole in relazione alle proprie capacità tecniche ed alle caratteristiche della pista.
È fatto divieto di percorrere la pista da sci a piedi e/o con le racchette da neve, così come ne è vietata la risalita, tranne che in casi di comprovata urgenza e necessità. Viene introdotto pure il divieto di sciare in stato di ebrezza o dopo l’uso di sostanze tossicologiche, con facoltà delle autorità preposte di effettuare controlli specifici.
Inoltre, è fatto obbligo a coloro che praticano lo sci-alpinismo, lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, di dotarsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, laddove per le condizioni nivometeorologiche sussistano rischi di valanghe.
La novità forse più importante è l’obbligo per chi scia di stipulare un’assicurazione per responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. In ogni caso, è fatto obbligo ai gestori delle aree attrezzate, ad esclusione di quelle destinate allo sci di fondo, di mettere a disposizione a favore degli sciatori, all’atto dell’acquisto del titolo di transito, una polizza apposita.
Le ultime disposizioni del decreto sono riservate alle persone disabili e sono volte a garantire alle medesime la più ampia fruibilità degli impianti. Per garantire la loro sicurezza, oltre all’uso del casco anche per i maggiorenni, salvo esenzioni certificate, e al diritto di precedenza in fase di risalita, detti soggetti dovranno essere muniti di pettorina arancione e i loro accompagnatori dovranno recare sull’avambraccio la scritta “guida”.
Avv. Silla Grava
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