Chi deve combattere i pericoli portati dai piccioni a persone e cose?
Non di rado capita di scorgere nelle nostre città edifici, monumenti o parti di strada imbrattati dalle deiezioni dei volatili altamente corrosive per le strutture e fortemente nocive per la salute dell’uomo
Non di rado capita di scorgere nelle nostre città edifici, monumenti o parti di strada imbrattati dalle deiezioni dei volatili altamente corrosive per le strutture e fortemente nocive per la salute dell’uomo. Infatti forse non tutti sanno che i piccioni sono portatori di oltre sessanta infezioni e malattie trasmissibili all’uomo; gli agenti patogeni si trovano appunto nelle deiezioni dell’animale e spesso per la trasmissione all’uomo non è nemmeno necessario il contatto diretto, perché anche il vento, gli aspiratori e i ventilatori possono trasportare la polvere infetta ed inquinare immobili pubblici e privati, finanche gli utensili e gli alimenti.
Ecco perché diventa di fondamentale importanza la pulizia delle nostre città sia per la salvaguardia degli immobili sia per la tutela della salute pubblica. Ma chi vi deve provvedere?
Ai sensi della legge n. 968 del 1992, i piccioni appartengono alla fauna selvatica ed essendo parte del patrimonio indisponibile dello Stato, ne viene impedita la cattura, l’avvelenamento o l’uccisione. Tuttavia, tale legittima protezione dell’animale è mitigata dall’esigenza di salvaguardare il decoro del territorio e la salute dei cittadini.
Infatti, la legge n. 157 del 1992 dispone che le Regioni, alle quali è demandata la gestione della fauna selvatica, per motivi sanitari e di tutela del patrimonio storico-artistico possano promuovere azioni di contenimento della specie ricorrendo a metodi ecologici e, solo in seguito al fallimento di quest’ultimi, adottando piani di abbattimento da realizzare, in ogni caso, con la supervisione delle guardie venatorie preposte. È opportuno sottolineare come esista un obbligo generico di tenere pulito il suolo pubblico, obbligo che incombe non solo sugli amministratori ma anche sui privati. Per esempio, pur non esistendo una legge che vieti di dare da mangiare ai volatili, è evidente che, essendo le piazze e le strade un bene comune di tutti, così come è previsto l’obbligo di raccogliere le deiezioni degli animali domestici, sussiste anche l’obbligo di ripulire il suolo pubblico dagli avanzi di cibo gettati ai piccioni.
E quando ad essere infestato o imbrattato è un immobile privato, chi deve provvedere? Ad esempio, se i piccioni trovano rifugio in una parte comune del condominio il dovere di intervenire grava sull’amministratore che deve provvedere, nei casi di urgenza anche senza la preventiva delibera dell’assemblea, alla pulizia delle parti sporche che rendono l’ambiente insalubre o che, imbrattando l’edificio, minacciano la conservazione dello stesso.
Ovviamente tali interventi devono essere posti in essere anche per preservare gli edifici confinanti nonché la salute dei soggetti che vi abitano. Più in generale, ogni privato proprietario di immobili deve attivarsi affinché non si creino situazioni che mettano a repentaglio la salute pubblica evitando che uno stabile possa diventare l’abituale dimora dei piccioni.
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