L'angolo del Diritto
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Risoluzione del contratto per Coronavirus

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo sta cambiando le abitudini di tutti noi e, in certi casi, interferisce con i programmi di chi, vuoi per lavoro vuoi per svago, ha prenotato un viaggio, un soggiorno vacanza o un meeting di lavoro...

Parole chiave: L'angolo del Diritto (25), Coronavirus (96), Contratto (1), Lavoro (62)
Risoluzione del contratto per Coronavirus

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo sta cambiando le abitudini di tutti noi e, in certi casi, interferisce con i programmi di chi, vuoi per lavoro vuoi per svago, ha prenotato un viaggio, un soggiorno vacanza o un meeting di lavoro. Le norme restrittive varate dal Governo impongono lo stop agli spostamenti ma, al di là delle norme, anche le raccomandazioni dei medici ed il buon senso hanno indotto molti a disdire le prenotazioni. Allora è giusto farsi una domanda: possiamo ottenere il rimborso di quanto già pagato in funzione della prenotazione? La risposta è si ed è bene precisare fin da subito che, se l’effetto pratico è quello di ottenere la restituzione dei soldi, dal punto di vista giuridico si parla di risoluzione del contratto per sopravvenuta impossibilità della prestazione. Quando si prenota un viaggio, un albergo, una sala convegni si conclude, anche verbalmente, un contratto che si dice “ha forza di legge tra le parti”, ovvero vincola all’adempimento delle rispettive prestazioni che sono collegate tra loro. Se questo collegamento viene meno per un fatto imprevisto ed imprevedibile, la parte che è impossibilitata a far fronte agli obblighi contrattuali assunti ne è liberata. L’art. 1463 del codice civile dispone infatti che nei contratti con prestazioni corrispettive, ovvero legate l’una all’altra, la parte liberata per la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta non può chiedere la controprestazione e deve restituire quella che abbia già ricevuta. Si parla in questo caso di risoluzione del contratto per impossibilità totale della prestazione. In altre parole, la controparte non può pretendere che tu rispetti il contratto quando ciò non è più possibile a causa di un motivo che non dipende da te e, se la controparte ha già ricevuto il corrispettivo, lo deve restituire. È innegabile che l’epidemia da Covid-19 costituisca una causa di impossibilità sopravvenuta della prestazione che impedisce a chi ha prenotato un viaggio o un convegno, suo malgrado, di rispettare il contratto non potendosi recare nel luogo stabilito ed usufruire del servizio offerto dalla controparte che, se ha già ricevuto un pagamento, è obbligata a restituirlo. Anche qualora vi sia stata la conferma della prenotazione ma senza versamento di nessun acconto, la struttura ricettiva non potrà obbligarvi a tenere fede al contratto costringendovi a recarvi presso la struttura, proprio in virtù dell’impossibilità sopravvenuta. È evidente che ogni caso dovrà essere valutato singolarmente a seconda della tipologia del contratto concluso; ad esempio, con il D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, testo che deve ancora essere convertito in legge, il Governo si è occupato anche delle disdette di viaggi e vacanze prevedendo delle deroghe rispetto a quanto stabilito a tutela dei consumatori dal Codice del turismo. In ogni caso il consiglio, se vi trovate in queste situazioni, è quello di attivarsi tempestivamente nei confronti della controparte per tutelare i vostri diritti.

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