L'angolo del Diritto
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Smart working: è davvero lavoro agile?

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha costretto molti di noi a fare i conti con il lavoro da casa, il cosiddetto smart working o lavoro agile, modalità di lavoro molto in uso all’estero ma in Italia mai davvero decollata...

Parole chiave: L'angolo del diritto (25), Smart working (1), Coronavirus (96)
Smart working: è davvero lavoro agile?

L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha costretto molti di noi a fare i conti con il lavoro da casa, il cosiddetto smart working o lavoro agile, modalità di lavoro molto in uso all’estero ma in Italia mai davvero decollata.
Ma cos’è lo smart working? Non è un altro genere di contratto di lavoro, bensì una modalità di esecuzione della prestazione lavorativa che rimane ancorata alle due classiche tipologie di lavoro dipendente e autonomo ma che, nei fatti, viene svolta dal lavoratore nella comodità di casa. La disciplina dello smart working è contenuta nella legge n. 81/2017, secondo la quale il lavoro agile si realizza mediante un accordo scritto tra il datore di lavoro e il singolo lavoratore nel quale le parti stabiliscono il modo in cui l’attività lavorativa dovrà essere svolta fuori dai locali aziendali. Non serve, dunque, l’intervento del sindacato anche se nulla vieta al datore di lavoro di interpellarlo.
L’accordo tra datore di lavoro e lavoratore dovrà prevedere se la prestazione lavorativa dovrà essere svolta interamente o solo in parte da casa, con quali orari, dovendo stabilire anche i tempi di riposo, di disconnessione dagli strumenti informatici, l’esercizio del potere direttivo e di controllo da parte del datore di lavoro ed anche le violazioni disciplinari e le conseguenti sanzioni.
Così come ogni contratto di lavoro, l’accordo di smart working potrà essere a termine, magari per far fronte ad una situazione di necessità come quella odierna, o a tempo indeterminato e, in quest’ultimo caso, ciascuna della parti potrà recedere dall’accordo, ripristinando quindi le modalità di lavoro ordinarie, con un preavviso di 30 giorni, che diventano 60 nell’ipotesi in cui lavoratore sia disabile e a recedere sia il datore di lavoro, oppure anche senza preavviso se il recesso è dato in presenza di un giustificato motivo.
La prestazione di lavoro è resa senza precisi vincoli di orario ma nel rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge o dalla contrattazione collettiva che va richiamata nell’accordo. È necessario stabilire anche il diritto del lavoratore a disconnettersi per determinati periodi di tempo, normalmente coincidenti con il riposo giornaliero e settimanale, con le festività e le ferie, prevedendo l’obbligo, in tali periodi, di non rispondere alle e-mail, ai messaggi ed alle telefonate e di non accedere al sistema informatico aziendale.
Il lavoratore in smart working ha diritto ad una retribuzione non inferiore a quella ordinariamente percepita svolgendo le mansioni all’interno dei siti aziendali. Infine, l’accordo individuale per il ricorso al lavoro agile siglato tra datore di lavoro e lavoratore dovrà essere trasmesso telematicamente dall’azienda al Ministero del Lavoro mediante un’apposita piattaforma.
È evidente che il lavoro da casa che venga effettuato senza l’accordo tra le parti, non è vero smart working ma solo “lavoro casalingo”.

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