Danni dell’inquilino: come ottenere il risarcimento
Piastrelle rotte, la serratura della porta che non funziona più, un’anta della finestra danneggiata. L’inquilino ha riconsegnato così l’immobile che aveva in locazione. Su chi ricadono i costi di ripristino?
Piastrelle rotte, la serratura della porta che non funziona più, un’anta della finestra danneggiata. L’inquilino ha riconsegnato così l’immobile che aveva in locazione. Su chi ricadono i costi di ripristino?
È chiaro che la responsabilità è addebitabile all’inquilino e il locatore ha diritto al risarcimento del danno, secondo quanto previsto dall’articolo 1590 del codice civile. Detta norma precisa che il conduttore deve restituire l’immobile nello stato medesimo in cui l’ha ricevuto, salvo il normale deterioramento o il consumo risultante dall’uso, conformemente a quanto previsto nel contratto. Ma prima di spiegare come si arriva ad ottenere il risarcimento, dobbiamo premettere che di solito, all’atto della firma del contratto, il conduttore versa una “cauzione”, ossia una somma pari a tre mensilità del canone che il locatore tiene da parte. Questa dovrebbe coprire gli eventuali canoni non versati alla scadenza del contratto. Serve quindi per compensare la morosità.
Può succedere però che il locatore trattenga i soldi anche a titolo di risarcimento del danno. Tale comportamento, in assenza di accordo tra le parti del contratto o di una decisione del giudice, è illegittimo. Infatti, l’importo del risarcimento può variare e può non corrispondere alla somma versata a titolo di cauzione. A incidere ci sono diversi fattori: i costi della ditta incaricata per effettuare i lavori e dei materiali utilizzati, il tempo impiegato per le riparazioni. Con riferimento a tale ultima circostanza, una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che il conduttore che riconsegna l’immobile con gravi danni è tenuto a versare il canone anche per detto periodo. Questa ipotesi di risarcimento è assimilata al caso di “ritardata restituzione dell’appartamento” e il proprietario non deve nemmeno dimostrare di aver ricevuto altre richieste di affitto alle quali è stato costretto a rinunciare. Secondo i giudici quando l’immobile riconsegnato necessita di restauro, il danno è già dimostrato da parte del locatore e quindi sarà l’inquilino a dover fornire la prova del fatto estintivo della propria responsabilità. Da ultimo, ricordiamo che la possibilità di richiedere il risarcimento del danno si prescrive nel termine di 10 anni: se in questo periodo di tempo non mettiamo in atto un’azione diretta ad ottenere il risarcimento, perdiamo il diritto. La prescrizione può essere interrotta anche con una semplice diffida scritta.
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