L'angolo del Diritto
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Le responsabilità del datore di lavoro in caso di contagio da Coronavirus

Il decreto legge “Cura Italia”, adottato dal Governo per far fronte all’emergenza Coronavirus, si è occupato anche della tutela dei lavoratori che contraggono la malattia “in occasione del lavoro” equiparando l’ipotesi di contagio da Covid-19 all’infortunio sul lavoro, così garantendo la copertura assicurativa Inail...

Parole chiave: L'angolo del diritto (25), Coronavirus (96), Covid-19 (90)

Il decreto legge “Cura Italia”, adottato dal Governo per far fronte all’emergenza Coronavirus, si è occupato anche della tutela dei lavoratori che contraggono la malattia “in occasione del lavoro” equiparando l’ipotesi di contagio da Covid-19 all’infortunio sul lavoro, così garantendo la copertura assicurativa Inail. Per contro, espone il datore di lavoro a responsabilità laddove non abbia adottato le misure di prevenzione necessarie ad evitare il contagio, determinando la malattia o addirittura il decesso del lavoratore.
In via generale, il datore di lavoro è titolare di una posizione di garanzia, ai sensi dell’art. 2087 c.c., che gli impone di adottare le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei lavoratori. A questa norma generale se ne affiancano altre speciali quali il Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, che obbliga il datore di lavoro a fornire ai lavoratori i necessari dispositivi di protezione individuale e, appunto, il decreto “Cura Italia” che impone alle imprese il rispetto del “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto ad aprile scorso tra Governo e parti sociali.
Se il datore di lavoro non adotta le misure prescritte per impedire il diffondersi del contagio nell’azienda (dotazione di mascherine, guanti, sanificazione dei locali, distanziamento delle postazioni di lavoro), allora per lui si profila una condotta omissiva che, ai sensi dell’art. 40 comma 2 c.p., è penalmente rilevante qualora si dimostri che la sua inerzia è stata la causa del contagio del lavoratore o anche di un estraneo che abbia frequentato i locali aziendali.
Nella pratica, tuttavia, non sarà facile accertare in giudizio il legame tra la condotta omissiva del datore di lavoro e l’avvenuta contaminazione del dipendente da Covid. Prima di tutto bisognerà dimostrare che i sintomi della malattia, o il decesso, siano conseguenza diretta del virus e non di altre patologie concomitanti e poi si dovrà accertare che il contagio è avvenuto all’interno dell’azienda a causa delle inadempienze del datore di lavoro, circostanza che non sarà agevole provare stante l’ampia circolazione del virus.
Inoltre, chi sarà chiamato a giudicare non potrà non considerare anche alcune circostanze che potrebbero attenuare la responsabilità del datore di lavoro, quali ad esempio le informazioni poco chiare e distorte che circolavano sul Covid e che, almeno nel primo periodo dell’emergenza sanitaria, hanno inciso sulla consapevolezza di ciò che stava accadendo e, quindi, sull’adozione tempestiva delle misure di protezione in azienda così come la scarsa reperibilità sul mercato di mascherine e liquidi igienizzanti. Ma, al di là della fredda analisi giuridica, una considerazione di buonsenso che deve valere per tutti ed ancor più per i datori di lavoro: proteggendo gli altri, proteggiamo anche noi stessi.

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