L'angolo del Diritto
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Le regole per fotografare e filmare altri: quando è possibile, quando si viola la privacy

Sappiamo quanto sia facile e immediato usare il proprio smartphone per fare una fotografia o per riprendere una scena, e quanto sia altrettanto invitante postare su un social. Ma ci siamo mai chiesti fino a che punto sia legittimo fare tutto ciò?

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Le regole per fotografare e filmare altri: quando è possibile, quando si viola la privacy

Sappiamo quanto sia facile e immediato usare il proprio smartphone per fare una fotografia o per riprendere una scena, e quanto sia altrettanto invitante postare su un social. Ma ci siamo mai chiesti fino a che punto sia legittimo fare tutto ciò?
Il Codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti la vita che si svolge in luoghi di privata dimora. La stessa pena è prevista per colui che diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenuti in tal modo. La norma è diretta a tutelare la privacy delle persone all’interno delle proprie abitazioni. Quindi se filmiamo una persona in un luogo privato, quale è casa sua, commettiamo un reato.
Non lo commettiamo se fotografiamo o riprendiamo la proprietà del vicino senza superare le mura esterne dell’abitazione. Invece, il titolare del domicilio non può recriminare nulla se compie azioni all’interno della propria abitazione che possono liberamente essere osservate dall’esterno.
E fotografare e riprendere, come molto spesso accade, appartenenti alle forze dell’ordine durante lo svolgimento delle proprie funzioni, è reato? Non esistono allo stato leggi che proibiscano ciò in modo generalizzato. Il Garante della privacy intervenuto con una nota del 05.06.2012 ha confermato che tali azioni si possono fare a meno che non ci sia un espresso divieto dell’autorità pubblica. Detto principio ricalca quanto espresso da una sentenza della Cassazione penale del 2012 che ha affermato: “Tutto quello che l’occhio umano può vedere, può anche essere fotografato e ripreso”. Ne consegue che se un soggetto ha il diritto di assistere a un fatto, qualora non espressamente vietato, ha diritto di registrare quanto può lecitamente osservare e ascoltare e che tale registrazione può entrare come prova atipica nell’ambito processuale.
Un’altra ipotesi ammessa si ha quando si filmi una persona per tutelare un proprio diritto. Per esempio, non viola la privacy chi effettua riprese fotografiche o filmati dell’attività edificatoria in corso nella proprietà del vicino. Il caso concreto affrontato dai giudici riguardava la costruzione di un manufatto che sembrava non rispettare le prescrizioni urbanistiche e civilistiche.
Per quanto riguarda la diffusione delle immagini, la legge la vieta se non vi sia l’autorizzazione del diretto interessato. Però può essere evitato il suo consenso quando si ritrae una persona nota, una persona che ricopre un pubblico ufficio (ad esempio, un politico o un rappresentante delle forze dell’ordine), quando la foto viene utilizzata per scopi scientifici, didattici o culturali, o quando si ritraggono persone che partecipano a fatti, avvenimenti o cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Negli altri casi, il filmato non potrà essere diffuso senza l’espressa liberatoria della persona ripresa, a meno che non si facciano solo rapide panoramiche sulla folla senza soffermarsi sui primi piani.

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