Come e quanto il creditore può pignorare i beni del debitore inadempiente
Può capitare nel corso della vita di contrarre dei debiti che, soprattutto in periodi di difficoltà economica globale, non si riesca a saldare...
Può capitare nel corso della vita di contrarre dei debiti che, soprattutto in periodi di difficoltà economica globale, non si riesca a saldare. Ecco che allora il creditore può procedere nei nostri confronti con il pignoramento che può essere immobiliare (ovvero rivolto a colpire beni immobili di nostra proprietà) o mobiliare, se vengono pignorati dei beni come il mobilio e le auto. C’è un’altra tipologia di esecuzione forzata, il pignoramento presso terzi, che è lo strumento più invasivo a disposizione del creditore perché va a colpire i crediti che il soggetto debitore vanta, per l’appunto, da altri soggetti terzi. In sostanza ogni volta che una persona con debiti avanza, a sua volta, dei crediti nei confronti di un altro soggetto, quest’ultimo può essere obbligato, a seguito del ricorso al giudice, a non versare le somme al debitore, ma a trattenerle a favore del creditore. Ma tutti i beni, intendendosi anche il denaro, possono essere pignorati con il pignoramento presso terzi? In realtà no, tant’è che l’art. 545 del Codice di procedura civile elenca una serie di crediti impignorabili. In particolare, non sono pignorabili le polizze vita, i crediti alimentari (ovvero quelle somme di denaro che vengono versate a favore di una persona per far fronte al proprio sostentamento, comprese la pensione sociale o l’assegno sociale), così come non sono pignorabili i sussidi per malattia, compresi l’assegno di invalidità, la pensione di invalidità e di accompagnamento. E invece le pensioni, i salari e gli stipendi? Sono tutte somme che possono essere pignorate al pari dei depositi bancari e postali, comprese le carte di debito. Anche quanto corrisposto a titolo di cassa integrazione o di indennità di disoccupazione, la cosiddetta Naspi, è pignorabile perché sono somme erogate in sostituzione del salario o dello stipendio. Mentre non sono pignorabili le indennità erogate per la mobilità, né gli assegni di maternità erogati dall’Inps alle neo-mamme, né i vari sussidi collegati alla maternità, avendo dette somme la natura di sussidi erogati in situazioni particolari. Il pignoramento presso terzi può arrivare al massimo ad un quinto delle somme pignorate; se lo stipendio viene pignorato presso il datore di lavoro, questi dovrà operare mensilmente la trattenuta, a favore del creditore, di un quinto dello stipendio, mentre se ad essere pignorata è la pensione erogata da Inps, quest’ultima dovrà trattenere un quinto da conteggiare sulla somma che eccede quello che viene definito il “minimo vitale”. Ovvero la somma necessaria al pensionato per il sostentamento proprio e della propria famiglia, che il legislatore individua in un importo pari ad una volta e mezza l’assegno sociale. Se, invece, stipendio e pensione vengono pignorati una volta che sono stati accreditati sul conto corrente, potrà essere pignorata nella misura di un quinto solo la somma che eccede il triplo dell’assegno sociale che, quindi, rimane importo impignorabile.
Avv. Silla Grava & Avv. Monica Fanton
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